Dispositivi a base di sostanza: un case study su Ruscus e Hamamelis

Di Eliana Russo - Head of Regulatory Affairs

Oltre al Regolamento Europeo (MDR) 2017/745, i fabbricanti di dispositivi medici a base di sostanze hanno dovuto affrontare la sfida lanciata dalla Linea Guida MDCG 2022-05 “Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices” al fine di mantenere il proprio prodotto nella categoria dei dispositivi medici ed evitare di classificarlo come medicinale.

Per chi produce un dispositivo medico è oramai più che nota la sua definizione ed è chiaro cosa il dispositivo medico NON deve fare affinché venga certificato come tale, ossia NON raggiungere la propria indicazione d’uso con una azione farmacologica, immunologica e metabolica. 
Qualora uno dei suddetti meccanismi fosse impiegato dalle sostanze componenti il prodotto, questo sarebbe un “medicinale” definito come:
“(a) Qualsiasi sostanza o combinazione di sostanze presentata come avente proprietà di trattamento o prevenzione di malattie negli esseri umani; o
(b) Qualsiasi sostanza o combinazione di sostanze che può essere utilizzata o somministrata agli esseri umani allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, o per stabilire una diagnosi medica”, dove si intende per:

  • farmacologica: un'interazione tipicamente a livello molecolare tra una sostanza o i suoi metaboliti e un costituente del corpo umano che determina l'avvio, il potenziamento, la riduzione o il blocco di funzioni fisiologiche o processi patologici. Esempi di costituenti del corpo umano possono includere, tra gli altri: cellule e loro costituenti (membrane cellulari, strutture intracellulari, RNA, DNA, proteine, ad esempio proteine di membrana, enzimi), componenti della matrice extracellulare, componenti del sangue e componenti dei fluidi corporei;
  • immunologica: un'azione avviata da una sostanza o dai suoi metaboliti sull'organismo umano e mediata o esercitata (cioè stimolazione, modulazione, blocco, sostituzione) da parte di cellule o molecole coinvolte nel funzionamento del sistema immunitario (es. linfociti, recettori toll-like, fattori del complemento, citochine, anticorpi);
  • metabolica: un'azione di una sostanza o dei suoi metaboliti che comporta un'alterazione, compreso l'arresto, l'inizio o la modifica della velocità, dell'estensione o della natura di un processo biochimico, fisiologico o patologico, che partecipa ed è disponibile per la funzione del corpo umano;
  • diagnosi: il processo di indagine dell'anatomia, della morfologia, della condizione o delle funzioni del corpo umano indipendentemente dal fatto che siano fisiologiche o patologiche, e la successiva interpretazione di queste informazioni al fine di determinare eventuali anomalie. In questo contesto l'indagine può includere la visualizzazione, il rilevamento o la misurazione.

La MDCG 2022-05 fornisce, inoltre, la definizione di “medicinali erbali”, ossia:
Qualsiasi medicinale contenente esclusivamente come principi attivi una o più sostanze vegetali o uno o più preparati vegetali, o una o più di tali sostanze vegetali in combinazione con uno o più di tali preparati erboristici”, unitamente ad un elenco di esempi da considerare medicinali a base di erbe.

Tra questi, vengono citati: Unguento intrarettale

Composizione: Hamamelis virginiana L., corteccia (corteccia di hamamelis). I preparati di Hamamelis sono stati tradizionalmente utilizzati come astringenti e antinfiammatori per lesioni cutanee lievi, emorroidi, vene varicose e infiammazioni locali della pelle e delle mucose.
Indicazioni: Sollievo dai sintomi associati alle emorroidi, come prurito, sensazione di bruciore.
O ancora:
Composizione: Ruscus aculeatus (pungitopo). È tradizionalmente utilizzato per le emorroidi, sensazione di pesantezza alle gambe, prurito e gonfiore. Terapia di supporto per i disturbi delle emorroidi, come prurito e bruciore.
Indicazioni: Sollievo dai disturbi emorroidari. Trattamento della sindrome emorroidaria varicosa (emorroidi interne ed esterne) e delle ragadi anali. Previene l'irritazione e la congestione perianale, fornendo sollievo dal dolore locale, dal prurito e dalle sensazioni di bruciore.

Vedere proprio la sostanza componente il proprio dispositivo medico elencata come esempio di medicinale o di medicinale a base di erbe nella MDCG 2022-05 avrà impensierito e continua ad impensierire i fabbricanti.
Ma è giusto affermare che un dispositivo medico contenente una delle sostanze della MDCG 2022-05, come Hamalelis e Ruscus, debba essere considerato un medicinale o, come minimo, essere certificato come dispositivo medico con medicinale di Classe III (Regola 14 _Allegato VIII_MDR)? La risposta è no.

Se il fabbricante dimostra che una sostanza di origine vegetale, presente nella formulazione del proprio dispositivo medico, svolge la sua azione principale prevista con mezzi diversi da quelli farmacologici, immunologici o metabolici, il rispettivo prodotto dovrebbe essere qualificato come dispositivo medico se rientra nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 MDR. 

Ma come dimostrarlo?
Forniamo un esempio per le sostanze Hamamelis e Ruscus, presenti all’interno di dispositivi medici quali unguento intrarettale per il sollievo dei disturbi dati dalla sindrome emorroidaria.
Di entrambe è disponibile la monografia EMA (European Medicins Agency) che riporta informazioni sulla composizione quali-quantitativa della sostanza, sulla forma farmacologica, sull’indicazione terapeutica, sulla posologia e sul metodo di somministrazione. È opportuno mettere a confronto la monografia con le informazioni della sostanza componente il dispositivo medico, a partire da quanto dichiarato nella scheda tecnica della sostanza, per quel che concerne la parte della pianta da cui deriva l’estratto della sostanza componente il dispositivo medico, il tipo di estratto, il solvente di estrazione, la forma farmaceutica, la posologia.

Da tale analisi, potrebbe essere possibile affermare che l’Hamamelis e il Ruscus, come ingredienti formulativi del dispositivo medico, non siano identici a quelli descritti nella monografia EMA, a partire dall’origine della pianta, dal tipo di estrazione condotta, per non trascurare la posologia, quindi la quantità della sostanza disponibile nel dispositivo medico.
A supporto di tale confronto, è consigliabile che il fabbricante esegua un test di caratterizzazione chimico-fisica della sostanza vegetale e del dispositivo medico.

Si aggiunge la necessità di dimostrare che la sostanza abbia un’azione non farmacologica, non immunologica e non metabolica. È di aiuto come punto di partenza uno screening di letteratura scientifica ad evidenziare la funzione della sostanza, in tal caso Hamamelis e Ruscus, di tipo chimico atta a mantenere la funzionalità della  barriera cutanea grazie alle proprietà antiossidanti. L’azione antiossidante delle singole sostanze deve essere avvalorata mediante test di funzionalità. Così come è necessario eseguire un test di funzionalità in vitro sull’intero dispositivo medico, allo scopo di dimostrare l’assenza di interazioni tra i componenti che, per sinergia, potrebbero dare un effetto farmacologico.  

Il tutto viene suggellato da uno studio ADME di cui fa parte il test di assorbimento che dimostri il non assorbimento a livello sistemico del dispositivo medico a base di sostanze.

Dunque, se il dispositivo medico contiene Ruscus e Hamamelis, ma le loro caratteristiche non sono le stesse definite nella monografia EMA, non vengono assorbiti a livello sistemico, non presentano azione farmacologica, immunologica, metabolica considerati sia singolarmente che in combinazione con altre sostanze formulative aventi la stessa funzione, il fabbricante ha la ragionevole certezza di poter continuare a commercializzare il proprio prodotto come dispositivo medico, evitando di introdurlo nella categoria di appartenenza dei medicinali.

Tale approccio può essere seguito per tutti i dispositivi a base di sostanze al fine di dimostrare l’assenza di criticità, insite nella loro composizione, nel considerarli dispositivi medici da marcare CE in conformità al Regolamento Europeo (MDR) 2017/745.