Dispositivi Medici e la sorveglianza post-commercializzazione

Di Annamaria Cimicata - Regulatory Affairs Manager

L’Articolo 2, considerando 60, del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) sui dispositivi medici fornisce la definizione di sorveglianza post-commercializzazione, descrivendo, in via estremamente semplificata, cos’è la sorveglianza post-commercializzazione (PMS), chi se ne deve occupare e come:
Sorveglianza post-commercializzazione: Tutte le attività svolte da fabbricanti in collaborazione con altri operatori economici volte a istituire e tenere aggiornata una procedura sistematica per raccogliere e analizzare in modo proattivo l'esperienza acquisita sui dispositivi che immettono sul mercato, che mettono a disposizione sul mercato o che mettono in servizio, al fine di identificare eventuali necessità di procedere immediatamente a eventuali azioni correttive o preventive”. 

La PMS non deve essere confusa con la sorveglianza del mercato (considerando 61 del Regolamento MDR), intesa come: “le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità competenti per verificare e garantire che i dispositivi siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione e non pregiudichino la protezione della salute e della sicurezza o di qualsiasi altro aspetto di pubblico interesse”.

Infine, la “vigilanza” (a carico del Fabbricante, del Mandatario e dell’Autorità competente) è un processo reattivo e consiste nella segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza sul campo (FSCA) alle Autorità Competenti interessate. I fabbricanti devono segnalare, inoltre, le tendenze degli effetti collaterali e degli incidenti indesiderati attesi che non sono classificati come gravi.

Che cos’è la sorveglianza post-commercializzazione
La sorveglianza post-commercializzazione (PMS) è da intendersi come l’insieme di attività utili a istituire e tenere aggiornata una procedura sistematica e proattiva di raccolta e analisi delle informazioni che provengono dal mercato, e riguardanti dispositivi medici già in commercio. 
Le attività di sorveglianza post-commercializzazione devono essere eseguite per tutto il ciclo di vita del dispositivo e consentono di ottenere dati utili per mantenere sempre aggiornate le informazioni relative alla qualità, prestazione e sicurezza del prodotto. 
Infatti, è proprio durante la fase di post-commercializzazione, in cui il dispositivo medico si trova disponibile sul mercato e il suo impiego da parte della popolazione è diffuso, che potrebbero emergere nuovi rischi, effetti collaterali, incidenti, eventi avversi, non considerati e/o non prevedibili durante la fase di pre-commercializzazione.

L’insieme di dati raccolti durante le attività di sorveglianza post-commercializzazione consentiranno dunque di :

  • aggiornare la valutazione dei rischi e dei benefici e migliorare la gestione del rischio;
  • aggiornare le informazioni di progettazione e fabbricazione, le istruzioni per l'uso e l'etichettatura;
  • aggiornare la valutazione clinica;
  • aggiornare la sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica (solo per dispositivi impiantabili e dispositivi appartenenti alla classe III);
  • identificare le esigenze di azioni preventive, correttive e correttive di sicurezza; 
  • individuare le possibilità di migliorare l'utilizzabilità, le prestazioni e la sicurezza del dispositivo;
  • contribuire, se del caso, alla sorveglianza post commercializzazione di altri dispositivi; e 
  • ottenere informazioni per la redazione delle relazioni sulle tendenze dei dispositivi.

(Rif. Articolo 83 MDR)

Chi se ne occupa e come
La sorveglianza post-commercializzazione è uno degli obblighi imposti dal Regolamento MDR ai fabbricanti di dispositivi medici. Tuttavia, nel processo di sorveglianza post-commercializzazione sono tenuti a partecipare, in collaborazione al fabbricante, anche gli altri operatori economici (distributore, importatore, mandatario, ove previsto). Il fabbricante, comunque, rimane l’unico responsabile dell’attività sul/i proprio/i dispositivo/i con il compito di redigere la documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione a norma di quanto previsto dagli articoli da 83 a 86 del Regolamento MDR.

I documenti di sorveglianza devono essere preparati in modo da risultare chiari, ben organizzati, inequivocabili e in un formato facilmente consultabile, come predisposto dall’Allegato III del Regolamento MDR. Il sistema di sorveglianza post-commercializzazione deve essere proporzionato alla classe di rischio, adeguato alla tipologia di dispositivo e integrato nel sistema di gestione della qualità del fabbricante.

In particolare, la documentazione di PMS dovrà contenere:

  • un piano di sorveglianza post-commercializzazione elaborato (PMS plan);
  • un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) per dispositivi di classe IIa, IIb e III;
  • un rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione (PMS report) per dispositivi di classe I.

Il PMS plan concerne la raccolta e l’utilizzo di informazioni sul dispositivo medico riguardanti: 

  • incidenti gravi, comprese le informazioni provenienti da PSUR e le azioni correttive di sicurezza; 
  • incidenti non gravi e i dati sugli eventuali effetti collaterali indesiderabili; 
  • informazioni provenienti dalle relazioni sulle tendenze; 
  • informazioni provenienti da commenti e reclami di utilizzatori, distributori e importatori;
  • informazioni disponibili su banche dati, registri pertinenti e 
  • informazioni pubblicamente disponibili riguardanti dispositivi medici simili.

Nel PMS plan il fabbricante dovrà descrivere:

  • il processo sistematico e proattivo che prevede di utilizzare per la raccolta delle informazioni sopra elencate, e che consenta una corretta caratterizzazione delle prestazioni dei dispositivi nonché un confronto da effettuare tra il dispositivo e prodotti simili disponibili sul mercato; 
  • i metodi e processi appropriati alla valutazione dei dati raccolti; 
  • gli indicatori e valori soglia adeguati da utilizzare nel riesame continuo dell'analisi dei rischi e dei benefici e della gestione del rischio;
  • i metodi e strumenti efficaci e appropriati per svolgere indagini sui reclami e analizzare le esperienze sul mercato rilevate nel settore;
  • i metodi e protocolli per gestire gli eventi oggetto di relazioni sulle tendenze, compresi i metodi e i protocolli da utilizzare per individuare qualsiasi aumento statisticamente significativo della frequenza o della gravità degli incidenti, nonché il periodo di osservazione;
  • i metodi e protocolli per comunicare efficacemente con le autorità competenti, gli organismi notificati, gli operatori economici e gli utilizzatori;
  • un rimando alle procedure per soddisfare gli obblighi del fabbricante sulla sorveglianza post-commercializzazione;
  • le procedure sistematiche per individuare e avviare misure adeguate, comprese le azioni correttive;
  • gli strumenti efficaci per rintracciare e identificare i dispositivi per i quali potrebbero essere necessarie azioni correttive, e 
  • il piano PMCF (Post-market clinical follow-up), o un motivo per cui un PMCF non è applicabile. 

(Rif. Allegato III MDR)

In sintesi, nel PMS plan il fabbricante definisce i processi, le procedure, i metodi e strumenti attraverso cui raccogliere e valutare i dati derivati dal mercato sul proprio dispositivo medico. In base all’ attività considerata, la PMS si può dividere in PMS passiva e PMS attiva. 
La PMS passiva consiste nel valutare le informazioni di ritorno dal mercato, quindi nel gestire adeguatamente le segnalazioni in ingresso di reclami, incidenti, eventi avversi di particolare gravità, dandone opportuna comunicazione alle autorità competenti e procedendo alle conseguenti azioni preventive e correttive (attività di vigilanza). 
La PMS attiva prevede la ricerca, condotta attivamente sul mercato da parte del fabbricante, di informazioni sul proprio dispositivo, mediante attività quali monitoraggio degli avvisi di sicurezza, delle banche dati e/o dei registri pertinenti, valutazione della letteratura scientifica, questionari a medici e/o utilizzatori, etc.

Si parla di Follow-up Clinico Post-Market (PMCF) quando le informazioni ricercate dal fabbricante sul mercato riguardano specificatamente aspetti clinici del proprio dispositivo, informazioni relative, dunque,  alla prestazione e alla sicurezza clinica del prodotto, impiegato per l’intended use previsto. Il PMCF è richiesto dal Regolamento MDR, che lo descrive come un processo continuo che aggiorna la valutazione clinica di un dispositivo medico. 
In particolare, nel PMCF, ogni fabbricante raccoglie e valuta in modo proattivo i dati clinici relativi all'uso negli o sugli esseri umani di un dispositivo medico, già marcato CE e immesso sul mercato, allo scopo di confermare la sicurezza e le prestazioni per tutta la vita prevista del dispositivo, di assicurare l'immutata accettabilità dei rischi identificati e di rilevare rischi emergenti.
Essendo chiaramente indicato nel Regolamento MDR che debba essere il fabbricante a stabilire quale sia il livello di evidenza clinica necessaria a dimostrare la conformità del proprio dispositivo ai requisiti di legge, ne deriva che anche nel caso dell’attività di Follow-up Clinico Post-Market sia il fabbricante a stabilire i mezzi attraverso cui sia più opportuno, in funzione delle caratteristiche e dell’uso inteso del proprio dispositivo, raccogliere i dati clinici. Esempi possono essere una ricerca bibliografica di letteratura scientifica ripetuta con una adeguata periodicità, un questionario da sottoporre periodicamente agli utilizzatori, un’analisi dei database relativi agli eventi avversi per raccogliere dati sul proprio dispositivo o su dispositivi simili o equivalenti, una combinazione di queste attività. In altri casi, invece, si dovranno raccogliere dati clinici su paziente, attraverso la conduzione di indagini cliniche post-market (PMCF studies).

Il PMCF si esegue sulla base di un metodo documentato, descritto in un piano PMCF.
Il piano PMCF specifica i metodi e le procedure per raccogliere e valutare in modo proattivo i dati clinici del dispositivo medico allo scopo di: 

  • confermare la sicurezza e le prestazioni del dispositivo per tutta la vita prevista; 
  • individuare gli effetti collaterali precedentemente sconosciuti e controllare quelli già identificati e le controindicazioni; 
  • individuare e analizzare i rischi emergenti; 
  • garantire l'immutata accettabilità del rapporto benefici-rischi; e 
  • identificare eventuali usi scorretti o usi off-label sistematici del dispositivo al fine di verificare la correttezza della destinazione d'uso. 

Il piano PMCF comprende almeno: 

  • le procedure e i metodi generali del PMCF applicabili, quali la raccolta dell'esperienza clinica acquisita, i commenti degli utilizzatori, l'esame della letteratura scientifica e di altre fonti di dati clinici; 
  • le procedure e i metodi specifici del PMCF applicabili, quali la valutazione dei registri più adatti o gli studi PMCF; 
  • una motivazione dell'adeguatezza dei metodi e delle procedure di cui ai punti precedenti;
  • un riferimento alle parti pertinenti della relazione sulla valutazione clinica e alla gestione del rischio;
  • gli obiettivi specifici che saranno affrontati dal PMCF; 
  • una valutazione dei dati clinici relativi a dispositivi equivalenti o analoghi; 
  • un riferimento a eventuali Specifiche Comuni o norme armonizzate pertinenti utilizzate dal fabbricante; e
  • un calendario dettagliato e debitamente giustificato delle attività di PMCF (ad esempio, analisi dei dati e delle relazioni sul PMCF) che devono essere svolte dal fabbricante. 

Il fabbricante analizza i risultati del PMCF e li documenta in una relazione di valutazione del PMCF (PMCF report). Le conclusioni del PMCF report devono essere prese in considerazione ed integrate nella valutazione clinica e nella documentazione tecnica. (Rif. ALLEGATO XIV – PARTE B MDR)

Il PSUR è un documento stilato dai fabbricanti di dispositivi medici di classe IIa, IIb e III e sintetizza i risultati e le conclusioni delle analisi dei dati raccolti nell'ambito della sorveglianza post-commercializzazione, durante l'intera vita del dispositivo in questione.
In particolare, il PSUR indica:

  • le conclusioni da utilizzare nella valutazione dei rischi e dei benefici; 
  • i principali risultati del PMCF; e 
  • il volume di vendite del dispositivo, una stima dell'entità e delle altre caratteristiche della popolazione che utilizza il dispositivo e, se possibile, la frequenza d'uso del dispositivo.

I fabbricanti dei dispositivi delle classi IIb e III aggiornano il PSUR almeno una volta all'anno. 
I fabbricanti dei dispositivi della classe IIa aggiornano il PSUR ove necessario e almeno ogni due anni. 
I fabbricanti di dispositivi della classe III o di dispositivi impiantabili hanno l’obbligo di condividere i PSUR con l’organismo notificato che partecipa alla valutazione della conformità del proprio dispositivo. L'organismo notificato esamina il rapporto e inserisce la sua valutazione precisando nei dettagli le eventuali azioni adottate. Tali PSUR e la valutazione dell'organismo notificato sono messi a disposizione delle autorità competenti. La trasmissione di tali PSUR dovrà avvenire attraverso il sistema elettronico EUDAMED, non appena sarà completamente attivo e funzionante.
Per i dispositivi di classe IIa e IIb i fabbricanti mettono i PSUR a disposizione dell'organismo notificato e, su richiesta, delle autorità competenti.
(Rif. Articolo 86)

Infine, il PMS report, stilato dai fabbricanti in caso di dispositivi medici di classe I, sintetizza i risultati e le conclusioni delle analisi dei dati raccolti nell'ambito della sorveglianza post-commercializzazione sulla guida di quanto previsto dal piano di sorveglianza post-commercializzazione unitamente a una motivazione e a una descrizione delle eventuali azioni preventive e correttive adottate. Il rapporto è aggiornato ove necessario e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta. (Rif. Articolo 85)

È utile ricordare che le prescrizioni del Regolamento MDR in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato e vigilanza, risultano essere applicabili dalla data di entrata in vigore del Regolamento MDR (26 Maggio 2020), sostituendo le corrispondenti prescrizioni delle “vecchie” direttive, anche per i legacy devices e durante tutto il periodo transitorio.

A chiusura si riporta una rappresentazione schematica che sintetizza cos’è il sistema di sorveglianza post-commercializzazione: