Sul finire dello scorso mese di maggio, EMA ha rilasciato una nuova versione aggiornata del “Q&A” rivolto ai richiedenti e ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali oltre cha agli organismi notificati, con specifico riguardo all'implementazione dell'MDR (Regolamento (UE) 2017/745) e dell'IVDR (Regolamento (UE) 2017/745).
Nel prosieguo si riassumono gli aspetti principali di questa nuova versione del “Q&A”, frutto dell’esperienza maturata dall'EMA nel trattare casi concreti a seguito dell’entrata in vigore dei 2 Regolamenti europei sui dispositivi medici.
- Dispositivi medici che formano un prodotto integrale con un farmaco, (combinazioni integrali farmaco-dispositivo quali, ad esempio, le siringhe preriempite) e relativa gestione durante il loro ciclo di vita;
L'EMA, in questa nuova versione del Q&A, chiarisce che, in caso di immissione in commercio di farmaci e dispositivi medici all’interno della medesima confezione, gli stessi non rientrerebbero nel novero delle c.d. combinazioni integrali ma piuttosto nell’ambito dei medicinali con dispositivo in coimballo.
L'EMA, inoltre, raccomanda di rivolgersi alle autorità nazionali competenti sui medicinali e/o sui dispositivi per ottenere indicazioni dal singolo Stato membro sulla corretta qualificazione/classificazione delle combinazioni farmaco-dispositivo. Questo, soprattutto, servirà per dipanare dubbi in caso di prodotti borderline, ovvero quei prodotti per i quali non è immediatamente evidente il quadro normativo applicabile (se quello dei dispositivi medici o quello dei farmaci).
L’Agenzia offre inoltre una linea guida dettagliata rispetto alle ipotesi in cui si rende necessaria una dichiarazione o una certificazione di conformità UE nuova/aggiornata a seguito delle modifiche apportate a un dispositivo (o a una sua parte) dopo l'autorizzazione iniziale all'immissione in commercio dell'associazione farmaco-dispositivo integrale.
Un ulteriore nuovo parere da parte dell'organismo notificato per quanto concerne la “parte” di dispositivo in un'associazione integrale farmaco-dispositivo si rende necessario laddove venisse introdotto un nuovo dispositivo con un'estensione o una variazione di linea.
Allo stesso modo, è previsto il rilascio di un ulteriore parere qualora dovessero essere introdotte modifiche importanti su di un dispositivo esistente, quali: (i) modifica del design; (ii) aggiunta o sostituzione di un dispositivo (o sua parte) integrale; (iii) modifica delle caratteristiche di prestazione; (iv) modifica della destinazione d'uso, come ad esempio una diversa popolazione di pazienti e/o un nuovo utilizzatore (quali, ad esempio, un ambiente domestico rispetto a quello ospedaliero) e/o un nuovo studio di usabilità, e/o istruzioni per l'uso significativamente differenti, tali da avere un potenziale impatto significativo sulla fornitura o sulla qualità, sicurezza o efficacia del medicinale.
Sempre nel suddetto ambito, EMA chiarisce le modalità con le quali dovrebbero essere presentati i c.d. “minor changes” ai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le combinazioni integrali derivanti da modifiche apportate al dispositivo (o a una sua parte). Nel fare ciò, l’ente europeo fornisce degli esempi pratici di quelle che considera modifiche minori all'autorizzazione all'immissione in commercio, come la modifica dei fornitori di un dispositivo, delle sue dimensioni, della sua composizione qualitativa/quantitativa o di un cambiamento nel metodo di sterilizzazione del dispositivo stesso.
Infine, mantenendo un approccio “case by case”, l'EMA fornisce delle raccomandazioni ai titolari di AIC in merito all’opportunità di fornire un parere nuovo/aggiornato da parte dell’organismo notificato per le modifiche relative ai medicinali (ad esempio, in caso di estensione dell'indicazione, di un nuovo dosaggio o di una nuova forma farmaceutica o di una nuova via di somministrazione) in una combinazione integrale farmaco-dispositivo. Le modifiche al medicinale, infatti, potrebbero avere un forte impatto sulla sicurezza o sulle prestazioni del dispositivo o sulla sua destinazione d'uso e, in tal senso, l’Agenzia Europea del Farmaco consiglia comunque di valutare attentamente e singolarmente ogni caso.
- Medicinali che includono un dispositivo medico nella loro confezione (definiti co-packaged) e relative modalità di etichettatura;
L'EMA propone una guida precisa per quei casi in cui i dispositivi medici di Classe I e IIa in “co-packaging” (come i dispositivi di dosaggio) sono forniti senza una confezione individuale e quando non è tecnicamente possibile implementare i requisiti di etichettatura sul dispositivo stesso. Questi dispositivi, infatti, vengono spesso forniti “in blocco” da parte del loro produttore, senza una confezione individuale e privi della propria confezione o IFU (ciò è consentito dall'Allegato I, sezione 23.1 (d) del MDR). Questi dispositivi sono per natura di piccole dimensioni e la marcatura diretta di qualsiasi informazione sul dispositivo stesso potrebbe essere difficile o tecnicamente non fattibile. L'EMA, quindi, prevede che le informazioni sul medicinale (come l'etichettatura e il foglietto illustrativo) non debbano includere le informazioni richieste per il dispositivo, proponendo le seguenti soluzioni alternative:
- includere un foglietto illustrativo separato contenente le informazioni richieste sui dispositivi medici all'interno della confezione del medicinale. Questo foglietto dovrà fare riferimento al foglietto illustrativo del medicinale per evitare confusione.
- Allegare il foglietto illustrativo del dispositivo medico al foglietto illustrativo del medicinale, formando un unico componente ripiegato. La sezione relativa al dispositivo medico dovrà essere chiaramente differenziata, possibilmente come sezione a strappo, e definita con un sottotitolo pertinente.
- Applicare una vignetta pieghevole o un adesivo contenente le informazioni specifiche del dispositivo direttamente sul dispositivo o sulla sua confezione, assicurandosi che le informazioni siano indelebili, leggibili e comprensibili.
- Procedura di consultazione per i dispositivi medici contenti una sostanza medicinale ancillare;
L’Agenzia Europea del Farmaco ricorda che i DM a base di sostanza con farmaco in funzione ancillare sono quei device che incorporano come parte integrante un elemento il quale, se usato separatamente, sarebbe considerato un medicinale. Nel fare ciò, EMA si preoccupa inoltre di fornire indicazioni in merito alla procedura di consultazione che dovrà essere seguita per una sostanza medicinale ausiliaria (o ancillare) sulla quale vi è già stata una consultazione ai sensi della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.
Ai sensi dell'art. 52 co. 9 del MDR, così come chiarito dalla Guida MDCG 2020-12, gli organismi notificati sono tenuti a richiedere una consultazione ad un'autorità competente per i medicinali nell'ambito della valutazione della conformità ai sensi del MDR per le sostanze medicinali ausiliarie già consultate ai sensi delle Direttive 93/42/CEE o 90/385/CEE sui dispositivi medici. In ogni caso, EMA propone nel “Q&A” un’apposita tabella da cui è possibile determinare se sarà necessario presentare una consultazione iniziale completa o una consultazione di follow-up (variazione).
- Procedura di consultazione per la diagnostica di accompagnamento.
Con il termine “companion diagnostic” vengono definiti quei test diagnostici in vitro essenziali per l'uso sicuro ed efficace di un medicinale specifico, atto ad identificare i pazienti che beneficeranno o sono a rischio per il trattamento. L'allegato II della MDCG 2020-16 presenta un diagramma di flusso per determinare se un test diagnostico in vitro soddisfa la definizione di diagnostico complementare ai sensi dell’IVDR.
I diagnostici complementari richiedono una valutazione di conformità da parte di un organismo notificato e una consultazione con un'autorità competente per i prodotti medicinali volta a valutare l'idoneità del dispositivo per il prodotto medicinale correlato. L'organismo notificato dovrà richiedere un parere scientifico all’EMA nella misura in cui il medicinale sarà sottoposto alla nuova procedura di autorizzazione centralizzata, mentre per i farmaci non soggetti a procedura centralizzata, l'organismo notificato potrà consultare alternativamente un'autorità nazionale competente o direttamente l'EMA, al fine di ottenere un parere scientifico.